Il 27 settembre la Camera dei Deputati ha approvato la riforma in materia condominiale, il nuovo testo dell'articolo 1138 c.c. prevederà che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva nè vietare di possedere o detenere animali domestici".
Questa nuova normativa entrerà in vigore a fine anno, una volta superata la terza lettura in Senato e venga pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
I regolamenti condominiali non potranno più inserire disposizioni volte a limitare, in qualunque modo, il diritto di ciascun condomino a possedere o detenere un animale familiare. Ogni clausola in contrasto si considererà come non apposta. Questa norma avrà anche un effetto retroattivo, con un'automatica caduta di tutti i divieti e/o limitazioni attualmente in vigore. Non sarà necessario perciò impugnare i divieti vigenti, che si dovranno considerare nulli.
L'affermazione del diritto all'animale domestico include il suo transito nelle parti comuni degli edifici, il proprietario (o il detentore) dovrà pulire e curare gli spazi comuni se imbrattati dal proprio animale. Non si potrà più impedire, per esempio, l'utilizzo dell'ascensore all'inquilina dell'ultimo piano insieme al suo cane.
Questa normativa riguarda solo gli animali domestici, ovvero quelli da compagnia, senza scopi alimentari. Quindi cani e gatti, ma nulla vieta di estendere a qualunque specie posseduta per motivi affettivi, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della normativa vigente.
L'importanza del nuovo testo dell'art. 1138 c.c. è evidente, non solo nell'ambito delle liti condominiali, ma anche nel riconoscimento di un "diritto all'animale domestico".
(Tratto dall'articolo su "Impronte", Rivista animalista, dell'Avv. Marianna Sala, Responsabile LAV Milano).
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Per quanto riguarda gli animali domestici, questa Legge la trovo giustissima :o) ... loro fan parte della famiglia :o). Invece mi fa' un po' piu' paura il passo che recita: 'le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unità di proprietà esclusiva' ... non lo capisco bene e mi viene da pensare ... il vicino puo' trasformare il suo appartamento in deposito, magazzino, bordello, ufficio, discoteca?
RispondiElimina@ ZeN: Le destinazioni d'uso devono rispondere a precise normative. Come un garage adibito al ricovero di un'auto non può essere usato come attività commerciale o deposito di sostanze infiammanti, anche le abitazioni devono rimanere abitazioni, non certo diventare pollai! ;o)
RispondiEliminaciao, anch'io sono d'accordo (finalmente) con questa legge. speriamo che non si approfitti troppo tenendo in casa qualsiasi genere di animale con la scusa di un legame affettivo.
RispondiEliminaps: il cane del video è super anche se non amo le acrobazie da circo.
@ Laraz: Proprio accanto al mio giardinetto c'era un pollaio. In piena "città". Tutte le norme lo vietano. E io mi "godevo" i topini che portava...come vedi, chi non si sa comportare e se ne frega degli altri razzola indistubato, se i vicini e i vigili urbani sono desparacidos... :o(
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